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Obbligo della mascherina durante l’intera giornata: Emiliano firma l’ordinanza

La Redazione
L'ordinanza della Regione Puglia in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica Covid19
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Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone:

1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

sabato 3 Ottobre 2020

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Maria carla Alessandrelli
Maria carla Alessandrelli
3 anni fa

È un ' Ordinanza giusta

Franco
Franco
3 anni fa

È talmente difficile comprendere cosa voglia dire davvero che la mascherina deve essere obbligatoria “nei luoghi dove non è possibile mantenerr la distanza di un metro” che temo sarà possibile solo essere multati in qualsiasi luogo. L'ambiguità dei termini di legge è l'anticamera del sopruso.

Maria P.
Maria P.
3 anni fa

Obbligo di mascherine all'aperto? Utile solo a dare ossigeno ai grandi produttori, Fca-Fiat in testa con 100 milioni di pezzi.

Antonio P.
Antonio P.
3 anni fa

“usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro”. Questa disposizione, da un punto di vista scientifico, è semplicemente errata! Poiché anche con il DPI (mascherina) – che dovrebbe essere di tipo FFP2 o KN95, e NON “chirurgico” – la benedetta distanza di almeno 2 metri, non di 1 m, dovrebbe essere mantenuta (secondo i parametri consigliati dai medici statunitensi → 6 piedi=1,8288 m!!). Inoltre, le mascherine in tessuto sono assolutamente INUTILI!! Comunque, almeno, si parla di “pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico”: quindi, non ovunque!