Covid-19
Obbligo della mascherina durante l'intera giornata: Emiliano firma l'ordinanza
L'ordinanza della Regione Puglia in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone:
1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
"usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro". Questa disposizione, da un punto di vista scientifico, è semplicemente errata! Poiché anche con il DPI (mascherina) - che dovrebbe essere di tipo FFP2 o KN95, e NON "chirurgico" - la benedetta distanza di almeno 2 metri, non di 1 m, dovrebbe essere mantenuta (secondo i parametri consigliati dai medici statunitensi → 6 piedi=1,8288 m!!). Inoltre, le mascherine in tessuto sono assolutamente INUTILI!! Comunque, almeno, si parla di "pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico": quindi, non ovunque! Rispondi a Antonio P.
Obbligo di mascherine all'aperto? Utile solo a dare ossigeno ai grandi produttori, Fca-Fiat in testa con 100 milioni di pezzi. Rispondi a Maria P.
È talmente difficile comprendere cosa voglia dire davvero che la mascherina deve essere obbligatoria "nei luoghi dove non è possibile mantenerr la distanza di un metro" che temo sarà possibile solo essere multati in qualsiasi luogo. L'ambiguità dei termini di legge è l'anticamera del sopruso. Rispondi a Franco
È un ' Ordinanza giusta Rispondi a Maria carla Alessandrelli
Chi ha davvero paura può sempre chiudersi in casa e non uscire più. Rispondi a Marco